Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente, e svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché da associazioni e da fondazioni nell'ambito delle medesime finalità.
      2. L'Agenzia, in particolare, provvede:

          a) alla istituzione e soppressione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          b) alle azioni formative e didattiche concernenti l'insegnamento della lingua italiana e aventi lo scopo di facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali nei sistemi scolastici e nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

          c) alla promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età di obbligo scolastico, sia attraverso iniziative di educazione permanente e di formazione continua rivolte agli adulti;

          d) agli interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

          e) agli interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente, finalizzati, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative, e comunque tali da assicurare

 

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la più significativa partecipazione della cultura italiana nel mondo al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture locali e nazionali;

          f) ai servizi e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero;

          g) ai servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità dei loro effetti, nonché il rispetto delle specificità di intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e della ottimizzazione delle risorse locali attivate;

          h) alle azioni di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;

          i) ai servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali e professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze;

          l) a garantire la gratuità dell'insegnamento della lingua italiana e dei relativi materiali didattici per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico.

      3. L'Agenzia cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato nonché gli enti e le istituzioni pubblici sono tenuti a

 

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tale fine a trasmetterle, e presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.